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Risiedere in convivenza (casa di riposo, caserma, collegio, istituto religioso, ecc.)

Descrizione

Risiedere in convivenza (casa di riposo, caserma, collegio, istituto religioso, ecc.)

Per convivenza si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune (ad esempio in una casa di riposo, in una caserma, in un collegio, istituto religioso, ecc.).

Il cambio di abitazione dovrà essere comunicato dal responsabile della struttura di convivenza (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 5 e 6). Il responsabile è obbligato a dichiarare ogni mutamento intervenuto nella composizione della convivenza stessa: il cittadino dovrà quindi fornire al responsabile della convivenza tutti i propri dati.

La registrazione del nuovo indirizzo nella banca dati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) comporta l’aggiornamento automatico dell’indirizzo presso le banche dati dei seguenti enti:

  • Motorizzazione civile per aggiornamento su patente di guida e libretto di circolazione
  • INPS
  • Agenzia delle Entrate.

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